Il cambiamento riguarderà inizialmente solo gli esercizi commerciali con un fatturato superiore ai 400mila euro. L’obbligo scatterà poi per tutti i commercianti in Italia dal 1° gennaio 2020
Da ieri lunedi 1° luglio è entrato in vigore lo scontrino elettronico. Tutti i negozi e esercizi commerciali con volume d’affari superiore a 400mila euro l’anno hanno l’obbligo di rilasciare al consumatore, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale. La parte fiscale invece verrà memorizzata e trasmessa all’Agenzia delle Entrate. E’ il primo passo verso l’addio definitivo al vecchio scontrino cartaceo, che diventa appunto digitale. L’obbligo scatterà poi per tutti i commercianti in Italia dal 1° gennaio 2020.
COSA CAMBIA – L’introduzione dello scontrino elettronico, ovvero l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e fatture all’Agenzia delle Entrate, sarà graduale: da luglio 2019 riguarderà i soli contribuenti con un volume d’affari sopra i 400mila euro l’anno, dal 2020 tutti gli altri esercenti, anche i più piccoli.
È poi previsto uno sconto fiscale pari al 50% del costo per l’acquisto dei nuovi registratori di cassa in grado di memorizzare gli scontrini e favorire anche la nuova “lotteria dei corrispettivi” che partirà dal 2020, con l’avvio generalizzato dello scontrino elettronico e alla quale potranno partecipare i consumatori che per partecipare, dovranno fornire il proprio codice fiscale.
I vantaggi: tutti gli incassi della giornata verranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate. In questo modo si potranno confrontare istantaneamente le uscite (le vendite) e confrontare l’Iva incassata e quella pagata per il magazzino. Per i clienti l’archiviazione digitale dello scontrino elettronico, tra i vari usi, comporterà anche il suo utilizzo come garanzia digitale sui prodotti acquistati e quello della conservazione per la presentazione in dichiarazione dei redditi per le detrazioni fiscali.
CATEGORIE ESONERATE – Non sarà così per tutti, perché ci saranno alcune partite Iva esonerate dall’obbligo. Saranno esclusi i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dai Monopoli di Stato. Esclusi anche i benzinai per i “pieni” ai clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Esclusi i produttori agricoli, i notai, i giornalai, quelli del settore scommesse e new slot ma anche fumisti, ciabattini, ombrellai e arrotini in forma itinerante. Anche chi vende cartoline o souvenirs e chi vende gelati, dolci o caldarroste non sarà interessato dall’obbligo dello scontrino elettronico. Escluso chi vende panini e bevande agli stadi, alle stazioni, nei cinema e nei teatri.
CONTROLLI – Un capitolo a parte invece è quello dei controlli della Guardia di Finanza. Il documento emesso dall’esercente e consegnato al consumatore sarà memorizzato sui registratori di cassa con nuovi software che determinano l’inalterabilità dei dati di emissione. Insomma in questo caso non potranno essere apportate modifiche dopo il rilascio dello scontrino cartaceo sul database elettronico. Giornalmente i dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate che provvederà ad effettuare i controlli. Infine va ricordato che il nuovo documento di fatto ha la stessa validità ai fini fiscali per quanto riguarda la deduzione delle spese sulla dichiarazione dei redditi del modello 730 oppure nel modello Unico. Insomma la vera novità riguarda i controlli che di fatto saranno più precisi e molto più costanti. Già la grande distribuzione adotta tale sistema, sebbene in via opzionale, da qualche anno.
SANZIONI – Chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa. E se il comportamento persiste per un quinquennio si potrà rischiare, addirittura, la sospensione dell’attività.